Fase precontrattuale
Gli obblighi delle parti nella fase precontrattuale
La legge n. 129 del 2004, che regola il settore dell’affiliazione commerciale o franchising, ha dedicato numerose previsioni alla cosiddetta fase precontrattuale. Ci si è preoccupati, in sostanza, di regolamentare i passaggi che portano alla sottoscrizione del contratto in modo da assicurare una corretta formazione della volontà del futuro affiliato. Naturalmente, l’aspetto sul quale il legislatore ha dovuto insistere maggiormente è stato quello degli obblighi di informazione che gravano sulle parti e, in particolare, sul franchisor o affiliante.
Dopo aver previsto che in genere le parti devono comportarsi con lealtà e correttezza, infatti, la legge ha previsto dei precisi e dettagliati doveri informativi a carico dell’affiliante, cui è dedicato l’art. 4 della legge. Lo riportiamo qui di seguito.
“1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b) l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
e) l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attività dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy”.
Com’è evidente, lo scopo della previsione è quello di consentire al candidato franchisee di disporre di un quadro il più possibile completo della consistenza imprenditoriale dell’affiliante e della rete e di poter visionare la copia completa del contratto di franchising almeno trenta giorni prima di sottoscriverlo. Si vuol così lasciare il tempo, almeno trenta giorni, per valutare questi dati, verificarne la portata (anche mediante visite presso i punti vendita, farsi consigliare da avvocati e commercialisti prima di compiere il primo e più importante passo nel diventare imprenditori).
Non vanno però sottaciuti gli obblighi informativi che la legge pone a carico del futuro affiliato. Anche costui, come ogni contraente di qualunque contratto, non è dispensato dal comportarsi secondo buona fede e, così, dal dovere di fornire all’altra parte tutte le informazioni che potrebbero influire sulla decisione di quest’ultima di stipulare il contratto.
L’art. 6, comma 3 della legge 129/2004 così recita: “L’aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell’affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all’affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall’affiliante”. Si può constatare che in questo caso la legge non indica espressamente le informazioni da fornire ma fa carico al soggetto del compito di individuare, ispirandosi a lealtà e buona fede, quali possano essere i dati rilevanti.
In generale, l’importanza delle previsioni di obblighi informativi è confermata dal successivo art. 8 della legge stessa, che prevede la possibilità di chiedere l’annullamento del contratto, qualora una delle parti abbia fornito false informazioni all’altra.