Contratto di franchising
La definizione del contratto di franchising o di affiliazione commerciale è posta dall’art. 1 della legge 129 del 2004, che così stabilisce: “L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.
Il contratto di franchising è un contratto tra due parti, il franchisor e il franchisee, due soggetti posti su un piano di indipendenza economica e giuridica l’una rispetto all’altro. Questo significa che ciascuna parte sopporta il proprio rischio di impresa e che, anche in seguito alla conclusione del contratto, giuridicamente i soggetti rimangono distinti e autonomi.
Il contratto di franchising è anche un contratto tra imprenditori, con la conseguenza che non è possibile fare applicazione delle norme previste dal cosiddetto Codice del Consumo. L’affiliato non è un consumatore.
Lo schema del contratto prevede che l’affiliante conceda la disponibilità all’affiliato di una formula commerciale. Quest’ultima viene definita come un insieme di diritti di proprietà industriale e intellettuale; in sostanza, si deve trattare di un complesso di elementi che consentano di contraddistinguere il prodotto o il servizio commercializzato presso il pubblico (marchio) o che riguardino il modo in cui produrre o erogare quel servizio (know-how) etc.. Unitamente a questi elementi deve poi esser prevista la necessaria assistenza tecnica e commerciale.
Concedere la disponibilità non significa trasferire la proprietà ma, più semplicemente, consentire che di quei diritti un terzo, l’affiliato appunto, faccia un uso momentaneo, sfruttandoli nell’esercizio della propria impresa.
Dall’altro lato è la legge stessa che prevede l’onerosità del contratto. In cambio delle prestazioni di cui sopra, l’affiliato dovrà versare un corrispettivo in denaro, solitamente previsto in forma di royalties.